Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 630

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 630. 
 
                 (Disposizioni a favore dei poveri). 
 
  Le disposizioni a  favore  dei  poveri  e  altre  simili,  espresse
genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto  a
cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri  del
luogo in cui il testatore aveva  il  domicilio  al  tempo  della  sua
morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza. 
 
  La precedente disposizione  si  applica  anche  quando  la  persona
incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico  istituto
non puo' o non vuole accettare l'incarico. 
 
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