Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 677

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 677. 
 
                    (Mancanza di accrescimento). 
 
  Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si
devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va
a profitto dell'onerato. 
 
  Gli eredi legittimi  e  l'onerato  subentrano  negli  obblighi  che
gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di
obblighi di carattere personale. 
 
  Le  disposizioni  precedenti  si  applicano  anche  nel   caso   di
risoluzione   di   disposizioni   testamentarie   per   inadempimento
dell'onere. 
 
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