Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 726

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 726. 
 
                  (Stima e formazione delle parti). 
 
  Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima  di  cio'  che  rimane
nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti. 
 
  Eseguita la stima, si procede alla  formazione  di  tante  porzioni
quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in  proporzione  delle
quote. 
 
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