Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 779. (Donazione a favore del tutore o protutore). E' nulla la donazione a favore di chi e' stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo. Si applicano le disposizioni dell'art. 599.