Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 850

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 850. 
 
           (Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria). 
 
  Quando  piu'  terreni  contigui  e  inferiori  alla  minima  unita'
colturale appartengono a diversi proprietari,  puo',  su  istanza  di
alcuno   degli   interessati   o   per   iniziativa    dell'autorita'
amministrativa,  essere  costituito  un  consorzio  tra  gli   stessi
proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione  fondiaria
idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi. 
 
  Per la costituzione del consorzio si applicano le  norme  stabilite
per i consorzi di bonifica. 
 
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