Art. 186-ter.
(Istanza di ingiunzione).
Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando
ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero
1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte puo'
chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di
pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.
((Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la
comparizione delle parti ed assegna il termine per la
notificazione)). ((116))
L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo
641, ultimo comma, ed e' dichiarata provvisoriamente esecutiva ove
ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonche', ove la
controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo
648, primo comma. La provvisoria esecutorieta' non puo' essere mai
disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata
prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro
l'atto pubblico.
L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili
di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.
Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia gia' munita
acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma.
Se la parte contro cui e' pronunciata l'ingiunzione e' contumace,
l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresi' contenere
l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il
termine di venti giorni dalla notifica, diverra' esecutiva ai sensi
dell'articolo 647.
L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
(67) (72)
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta
eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in
vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si
applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti.
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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23
febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data
di entrata in vigore."