Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 186 - Ter

Testo in vigore dal 01 gennaio 2006

                            Art. 186-ter. 
                      (Istanza di ingiunzione). 
 
  Fino  al  momento  della  precisazione  delle  conclusioni,  quando
ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma,  numero
1), e secondo comma,  e  di  cui  all'articolo  634,  la  parte  puo'
chiedere al giudice  istruttore,  in  ogni  stato  del  processo,  di
pronunciare con ordinanza ingiunzione di  pagamento  o  di  consegna.
((Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice  dispone  la
comparizione   delle   parti   ed   assegna   il   termine   per   la
notificazione)). ((116)) 
 
  L'ordinanza deve contenere i provvedimenti  previsti  dall'articolo
641, ultimo comma, ed e' dichiarata  provvisoriamente  esecutiva  ove
ricorrano i presupposti di cui  all'articolo  642,  nonche',  ove  la
controparte non sia rimasta contumace,  quelli  di  cui  all'articolo
648, primo comma. La provvisoria esecutorieta' non  puo'  essere  mai
disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura  privata
prodotta contro di lei o  abbia  proposto  querela  di  falso  contro
l'atto pubblico. 
 
  L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze  revocabili
di cui agli articoli 177 e 178, primo comma. 
 
  Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia  gia'  munita
acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma. 
 
  Se la parte contro cui e' pronunciata l'ingiunzione  e'  contumace,
l'ordinanza deve  essere  notificata  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza  deve  altresi'  contenere
l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il
termine di venti giorni dalla notifica, diverra' esecutiva  ai  sensi
dell'articolo 647. 
 
  L'ordinanza   dichiarata   esecutiva   costituisce    titolo    per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. 
                                                            (67) (72) 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha  disposto  (con  l'art.  92,  comma  1)  che  "Fatta
eccezione per la disposizione di  cui  all'articolo  1,  la  presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti  a  tale
data  si  applicano,  fino  al  2  gennaio  1994,   le   disposizioni
anteriormente vigenti." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la  presente  legge  entra  in
vigore il 1  gennaio  1993.  Ai  giudizi  pendenti  a  tale  data  si
applicano, fino al 30  aprile  1995,  le  disposizioni  anteriormente
vigenti. 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  La L. 28 dicembre  2005,  n.  263,  come  modificata  dal  D.L.  30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23
febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2,  comma  4)  che  "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006  e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a  tale  data
di entrata in vigore." 
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