Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 244

Testo in vigore dal 10 dicembre 1994

                              Art. 244. 
                        (Modo di deduzione). 
 
  La prova per testimoni deve  essere  dedotta  mediante  indicazione
specifica delle persone da interrogare  e  dei  fatti,  formulati  in
articoli  separati,  sui  quali  ciascuna   di   esse   deve   essere
interrogata. 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72)) 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72)) 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto: 
  - (con l'art. 89,  comma  1)  la  proroga  dell'entrata  in  vigore
dell'abrogazione dei commi 2 e 3 del presente articolo dal 1° gennaio
1993 al 2 gennaio 1994; 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data  si
applicano, fino al 2  gennaio  1994,  le  disposizioni  anteriormente
vigenti." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti
a tale data si applicano, fino al 30  aprile  1995,  le  disposizioni
anteriormente vigenti." 
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