Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 263

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 263. 
              (Presentazione e accettazione del conto). 
 
  Se il giudice ordina la presentazione  di  un  conto,  questo  deve
essere depositato in  cancelleria  con  i  documenti  giustificativi,
almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di
esso. 
 
  Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne da' atto  nel
processo verbale e ordina il  pagamento  delle  somme  che  risultano
dovute.  L'ordinanza  non  e'  impugnabile   e   costituisce   titolo
esecutivo. 
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