Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 280

Testo in vigore dal 01 gennaio 1951

                              Art. 280. 
     (( (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio). )) 
 
  ((Con la  sua  ordinanza  il  collegio  fissa  la  udienza  per  la
comparizione delle parti davanti al giudice istruttore  o  davanti  a
se' nel caso previsto nell'articolo seguente. 
 
  Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e  ne
da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'art. 176  secondo
comma. 
 
  Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore  e'  investito  di
tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa)). 
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