Art. 281-septies.
(Rimessione della causa al giudice monocratico).
Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per
la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione
monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con
ordinanza non impugnabile perche' provveda, quale giudice
monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281-quinquies e
281-sexies.
(88) ((90))
--------------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
--------------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".