Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 281 - Septies

Testo in vigore dal 04 luglio 1998

                          Art. 281-septies. 
          (Rimessione della causa al giudice monocratico). 
 
  Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per
la decisione,  deve  essere  decisa  dal  tribunale  in  composizione
monocratica, rimette la  causa  davanti  al  giudice  istruttore  con
ordinanza   non   impugnabile   perche'   provveda,   quale   giudice
monocratico, a  norma  degli  articoli  281-quater,  281-quinquies  e
281-sexies. 
                                                          (88) ((90)) 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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