Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 415

Testo in vigore dal 23 aprile 1998

                              Art. 415. 
    (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza). 
 
  Il ricorso e' depositato nella cancelleria del  giudice  competente
insieme con i documenti in esso indicati. 
 
  Il giudice, entro cinque giorni dal deposito  del  ricorso,  fissa,
con decreto, l'udienza di  discussione,  alla  quale  le  parti  sono
tenute a comparire personalmente. 
 
  Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza  di  discussione
non devono decorrere piu' di sessanta giorni. 
 
  Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,  deve
essere notificato al  convenuto,  a  cura  dell'attore,  entro  dieci
giorni dalla data di pronuncia del  decreto,  salvo  quanto  disposto
dall'articolo 417. 
 
  Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza  di
discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 
 
  Il termine di cui al comma precedente e' elevato a quaranta  giorni
e quello di cui al terzo comma e' elevato a ottanta giorni  nel  caso
in cui la notificazione prevista dal quarto comma  debba  effettuarsi
all'estero. 
 
  ((Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma  dell'articolo
413, il ricorso e' notificato direttamente  presso  l'amministrazione
destinataria ai  sensi  dell'articolo  144,  secondo  comma.  Per  le
amministrazioni  statali  o  ad  esse  equiparate,  ai   fini   della
rappresentanza e difesa in giudizio,  si  osservano  le  disposizioni
delle leggi speciali che  prescrivono  la  notificazione  presso  gli
uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.)) 
Top