Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 536

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 536. 
          (Trasporto e ricognizione delle cose da vendere). 
 
  Chi e' incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre,  le
cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e  puo'  richiedere
l'intervento della forza pubblica. 
 
  In ogni caso, prima  di  addivenire  agli  incanti  deve  fare,  in
concorso col custode, la  ricognizione  degli  oggetti  da  vendersi,
confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo  verbale  di
pignoramento. 
 
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