Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 671

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 671. 
                      (Sequestro conservativo). 
 
  Il giudice, su istanza del  creditore  che  ha  fondato  timore  di
perdere  la  garanzia  del  proprio  credito,  puo'  autorizzare   il
sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle
somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette  il
pignoramento. 
 
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