Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 674

Testo in vigore dal 10 dicembre 1994

                              Art. 674. 
 
   ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 (67) ((72)) 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1)  che  "Ai  giudizi
pendenti a tale data  si  applicano,  fino  al  2  gennaio  1994,  le
disposizioni anteriormente vigenti." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti
a tale data si applicano, fino al 30  aprile  1995,  le  disposizioni
anteriormente vigenti." 
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