Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 827

Testo in vigore dal 02 marzo 2006

                              Art. 827. 
                    (( (Mezzi di impugnazione).)) 
 
  ((  Il  lodo  e'  soggetto  all'impugnazione  per   nullita',   per
revocazione e per opposizione di terzo. 
 
  I mezzi d'impugnazione possono  essere  proposti  indipendentemente
dal deposito del lodo. 
 
  Il lodo che decide parzialmente il  merito  della  controversia  e'
immediatamente impugnabile, ma  il  lodo  che  risolve  alcune  delle
questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e' impugnabile
solo unitamente al lodo definitivo.)) 
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