Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 102

Testo in vigore dal 01 gennaio 1948

    

                              Art. 102.

  La  funzione  giurisdizionale  e' esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
  Non   possono  essere  istituiti  giudici  straordinari  o  giudici
speciali.  Possono  soltanto  istituirsi presso gli organi giudiziari
ordinari  sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
  La  legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del
popolo all'amministrazione della giustizia.


    
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