Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 158. Il termine per l'usucapione delle servitu' discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941. La disposizione dell'art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitu' non si e' compiuta prima del 28 ottobre 1941.