Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 158

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 158. 
 
  Il termine per l'usucapione delle  servitu'  discontinue  apparenti
comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941. 
 
  La  disposizione  dell'art.  1075  del  codice  si  applica  se  la
prescrizione del modo della servitu' non si e' compiuta prima del  28
ottobre 1941. 
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