Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 223 - Sedecies

Testo in vigore dal 15 agosto 2009

                       Art. 223-sexiesdecies. 
 
  Entro il 30 giugno 2004, il  Ministro  delle  attivita'  produttive
predispone un Albo delle  societa'  cooperative  tenuto  a  cura  del
Ministero delle attivita' produttive, ove si iscrivono le cooperative
a mutualita' prevalente,  e  a  tal  fine  consente  di  comunicare
annualmente attraverso  strumenti  di  comunicazione  informatica  le
notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione  del  possesso
del   requisito   di    cui    all'articolo    2513    del    codice,
all'amministrazione  presso  la  quale  e'  tenuto  l'albo.  L'omessa
comunicazione comporta l'applicazione della  sanzione  amministrativa
della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come
divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni  contrattuali.  In
una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche
le cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente. 
 
  Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adegua  ogni  tre  anni,  con  proprio
decreto le previsioni di cui all'articoli  2519  e  2525  del  codice
tenuto conto delle variazioni dell'indice  nazionale  generale  annuo
dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate
dall'Istat. 
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