Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 110

Testo in vigore dal 10 dicembre 1994

                              Art. 110. 
 
   ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 (14)17 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto: 
  - (con l'art. 89,  comma  2)  la  proroga  dell'entrata  in  vigore
dell'abrogazione del presente articolo  dal  1°  gennaio  1993  al  2
gennaio 1994; 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto: 
  - (con l'art. 89,  comma  2)  la  proroga  dell'entrata  in  vigore
dell'abrogazione del presente articolo  dal  2  gennaio  1994  al  30
aprile 1995; 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti". 
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