Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 116

Testo in vigore dal 08 gennaio 1942

                              Art. 116. 
 
                (Ordine di discussione delle cause). 
 
  L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza e' fissato
dal presidente ed e' affisso  il  giorno  precedente  l'udienza  alla
porta della sala a questa destinata. 
 
  Le cause  sono  chiamate  dall'ufficiale  giudiziario  di  servizio
secondo  l'ordine  stabilito,  salvo  che  il   presidente   disponga
altrimenti per ragioni di opportunita'. 
 
 
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