Testo in vigore dal 08 gennaio 1942
Art. 141. (Deliberazione dei provvedimenti). Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente. La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.