Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 141

Testo in vigore dal 08 gennaio 1942

                              Art. 141. 
 
                 (Deliberazione dei provvedimenti). 
 
  Nel deliberare i provvedimenti la  corte  applica  le  disposizioni
dell'articolo 276 del codice. 
 
  Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri  in  ordine
inverso di anzianita' e per ultimo il presidente. 
 
  La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra
i componenti il  collegio  che  hanno  espresso  voto  conforme  alla
decisione. 
 
 
Top