Testo in vigore dal 01 gennaio 1951
Art. 81. (Fissazione delle udienze d'istruzione). Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore. Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non puo' essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovra' farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.