Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 81

Testo in vigore dal 01 gennaio 1951

                              Art. 81. 
 
            (Fissazione delle udienze d'istruzione).  
 
  Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di  volta  in
volta dal giudice istruttore. 
 
  Nello  stesso  processo  l'intervallo   tra   l'udienza   destinata
esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza
d'istruzione, e quello tra le successive udienze di  istruzione,  non
puo' essere superiore a quindici  giorni,  salvo  che,  per  speciali
circostanze, delle quali dovra' farsi menzione nel provvedimento, sia
necessario un intervallo maggiore. 
Top