Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1034

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1034. 
 
                   (Apertura di nuovo acquedotto). 
 
  Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire
il necessario acquedotto, ma non puo' far  defluire  le  acque  negli
acquedotti gia' esistenti e destinati al corso di altre acque. 
 
  Il proprietario del fondo  soggetto  alla  servitu'  puo'  tuttavia
impedire  la  costruzione,  consentendo  il  passaggio   nei   propri
acquedotti  gia'  esistenti,  qualora   cio'   non   rechi   notevole
pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario
dell'acquedotto  e'  dovuta  un'indennita'  da   determinarsi   avuto
riguardo all'acqua che s'introduce, al valore  dell'acquedotto,  alle
opere che si  rendono  necessarie  per  il  nuovo  passaggio  e  alle
maggiori spese di manutenzione. 
 
  La facolta' indicata dal comma  precedente  non  e'  consentita  al
proprietario  del  fondo  servente  nei  confronti   della   pubblica
amministrazione. 
 
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