Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1105

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1105. 
 
                         (Amministrazione). 
 
  Tutti    i    partecipanti    hanno    diritto    di     concorrere
nell'amministrazione della cosa comune. 
 
  Per gli atti di ordinaria amministrazione  le  deliberazioni  della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle  loro
quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. 
 
  Per la validita' delle deliberazioni della maggioranza si  richiede
che  tutti  i  partecipanti  siano  stati  preventivamente  informati
dell'oggetto della deliberazione. 
 
  Se non si prendono i provvedimenti necessari per  l'amministrazione
della cosa comune o non  si  forma  una  maggioranza,  ovvero  se  la
deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante  puo'
ricorrere all'autorita' giudiziaria. Questa  provvede  in  camera  di
consiglio e puo' anche nominare un amministratore. 
 
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