Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1212

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1212. 
 
                      (Requisiti del deposito). 
 
  Per la validita' del deposito e' necessario: 
    1) che  sia  stato  preceduto  da  un'intimazione  notificata  al
creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
in cui la cosa offerta sara' depositata; 
    2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi  e
i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla
legge o, in mancanza, dal giudice; 
    3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale  da
cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle  da
parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il  fatto
del deposito; 
    4) che, in caso di non comparizione del  creditore,  il  processo
verbale di deposito gli sia notificato con  l'invito  a  ritirare  la
cosa depositata. 
 
  Il deposito che ha per oggetto somme di danaro puo' eseguirsi anche
presso un istituto di credito. 
 
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