Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1302

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1302. 
 
                          (Compensazione). 
 
  Ciascuno dei debitori in solido puo' opporre  in  compensazione  il
credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della  parte  di
quest'ultimo. 
 
  A  uno  dei  creditori  in  solido  il  debitore  puo'  opporre  in
compensazione cio' che gli e' dovuto da un altro  dei  creditori,  ma
solo per la parte di questo. 
 
Top