Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1308

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1308. 
 
                       (Costituzione in mora). 
 
  La costituzione in mora di  uno  dei  debitori  in  solido  non  ha
effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310. 
 
  La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei  creditori
in solido giova agli altri. 
 
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