Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1500. (Patto di riscatto). Il venditore puo' riservarsi il diritto di riavere la proprieta' della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita e' nullo per l'eccedenza.