Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 202

Testo in vigore dal 29 gennaio 1987

                              Art. 202. 
 
      ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 ((65)) 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio  1987,  n.  6
(in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha  dichiarato  "la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 202, comma primo, del codice  civile,  nella
parte in cui non prevede la  separazione  della  dote  dai  beni  del
marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale  sia
stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro  dei
coniugi". 
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