Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2206

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2206. 
 
                    (Pubblicita' della procura). 
 
  La procura  con  sottoscrizione  del  preponente  autenticata  deve
essere depositata per l'iscrizione presso il competente  ufficio  del
registro delle imprese. 
 
  In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e
le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si  prova
che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare. 
 
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