Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2392

Testo in vigore dal 01 gennaio 2004

                             Art. 2392. 
 
              (( (Responsabilita' verso la societa').)) 
 
  ((Gli amministratori devono adempiere  i  doveri  ad  essi  imposti
dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta  dalla  natura
dell'incarico  e  dalle  loro  specifiche   competenze.   Essi   sono
solidalmente responsabili  verso  la  societa'  dei  danni  derivanti
dall'inosservanza  di  tali  doveri,  a  meno  che   si   tratti   di
attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto
attribuite ad uno o piu' amministratori. 
 
  In ogni caso gli amministratori, fermo quanto  disposto  dal  comma
terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se,  essendo
a  conoscenza  di  fatti  pregiudizievoli,  non  hanno  fatto  quanto
potevano per impedirne il compimento o  eliminarne  o  attenuarne  le
conseguenze dannose. 
 
  La responsabilita' per gli atti o le omissioni degli amministratori
non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa,  abbia
fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze
e delle deliberazioni del consiglio, dandone  immediata  notizia  per
iscritto al presidente del collegio sindacale.)) 
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