Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 2409 - Septies decies

Testo in vigore dal 12 gennaio 2006

                      Art. 2409-septiesdecies. 
 
                   (Consiglio di amministrazione). 
 
  La gestione dell'impresa  spetta  esclusivamente  al  consiglio  di
amministrazione. 
 
  Almeno un terzo dei componenti  del  consiglio  di  amministrazione
deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i
sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede,
di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti  da
associazioni di categoria  o  da  societa'  di  gestione  di  mercati
regolamentati. 
 
  ((Al  momento  della  nomina  dei  componenti  del   consiglio   di
amministrazione e prima dell'accettazione  dell'incarico,  sono  resi
noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da
essi ricoperti presso altre societa'.)) 
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