Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2486

Testo in vigore dal 01 gennaio 2004

                             Art. 2486. 
 
                 (( (Poteri degli amministratori).)) 
 
  ((Al verificarsi di una causa di scioglimento  e  fino  al  momento
della consegna  di  cui  all'articolo  2487-bis,  gli  amministratori
conservano il potere di gestire  la  societa',  ai  soli  fini  della
conservazione dell'integrita' e del valore del patrimonio sociale. 
 
  Gli amministratori sono personalmente e  solidalmente  responsabili
dei danni arrecati alla societa', ai soci, ai creditori sociali ed ai
terzi, per atti od omissioni compiuti in  violazione  del  precedente
comma.)) 
Top