Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 2621 - Ter

Testo in vigore dal 14 giugno 2015

                            Art. 2621-ter 
          (( (Non punibilita' per particolare tenuita'). )) 
 
  ((Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto,
di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta,  in
modo  prevalente,  l'entita'  dell'eventuale  danno  cagionato   alla
societa', ai soci o ai creditori conseguente ai  fatti  di  cui  agli
articoli 2621 e 2621-bis)). 
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