Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 641. (Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia). Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finche' questa condizione non si verifica o non e' certo che non si puo' piu' verificare, e' dato all'eredita' un amministratore. Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.