Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 851. (Trasferimenti coattivi). Il consorzio indicato dall'articolo precedente puo' predisporre il piano di riordinamento. Per la migliore sistemazione delle unita' fondiarie puo' procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; puo' anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.