Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 851

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 851. 
 
                      (Trasferimenti coattivi). 
 
  Il consorzio indicato dall'articolo precedente puo' predisporre  il
piano di riordinamento. 
 
  Per la migliore sistemazione delle unita' fondiarie puo' procedersi
a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; puo' anche procedersi  a
rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi. 
 
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