Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 892

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 892. 
 
                     (Distanze per gli alberi). 
 
  Chi vuol piantare  alberi  presso  il  confine  deve  osservare  le
distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi  locali.
Se gli uni e gli altri non dispongono,  devono  essere  osservate  le
seguenti distanze dal confine: 
  1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle  distanze,
si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto,  semplice  o
diviso in rami, sorge ad  altezza  notevole,  come  sono  i  noci,  i
castagni, le querce, i pini,  i  cipressi,  gli  olmi,  i  pioppi,  i
platani e simili; 
  2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati
tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri,
si diffonde in rami; 
  3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive,  le  piante
da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. 
 
  La distanza deve essere pero' di un metro, qualora le  siepi  siano
di ontano, di castagno o di  altre  piante  simili  che  si  recidono
periodicamente vicino al ceppo, e  di  due  metri  per  le  siepi  di
robinie. 
 
  La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del
tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea  stessa
al luogo dove fu fatta la semina. 
 
  Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste
un muro divisorio, proprio o comune, purche' le piante  siano  tenute
ad altezza che non ecceda la sommita' del muro. 
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