Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 145

Testo in vigore dal 01 gennaio 2006

                              Art. 145. 
              (Notificazione alle persone giuridiche). 
 
  La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede,
mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona
incaricata di ricevere le notificazioni  o,  in  mancanza,  ad  altra
persona addetta alla sede stessa ((ovvero al portiere  dello  stabile
in cui e' la sede. La notificazione puo'  anche  essere  eseguita,  a
norma degli  articoli  138,  139  e  141,  alla  persona  fisica  che
rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la
qualita'  e  risultino  specificati  residenza,  domicilio  e  dimora
abituale)). 
 
  La notificazione alle societa' non aventi  personalita'  giuridica,
alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli
36 e seguenti del codice civile si fa a norma del  comma  precedente,
nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma  ((,  ovvero  alla
persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare
ne sia  indicata  la  qualita'  e  risultino  specificati  residenza,
domicilio e dimora abituale)). 
 
  ((Se la notificazione non puo' essere eseguita a  norma  dei  commi
precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata  nell'atto,
che rappresenta l'ente, puo' essere  eseguita  anche  a  norma  degli
articoli 140 o 143)). 
                                                              ((116)) 
 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre
2005, n. 273 convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23  febbraio
2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le  disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si  applicano
ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata  in
vigore.". 
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