Art. 255.
(Mancata comparizione dei testimoni).
Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice
istruttore puo' ordinare una nuova intimazione oppure disporne
l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la
medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza
giustificato motivo, puo' condannarlo ad una pena pecuniaria non
inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. ((In caso di
ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice
dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra
successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200
euro e non superiore a 1.000 euro)).(116)
Se il testimone si trova nell'impossibilita' di presentarsi o ne e'
esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice
si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono
situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il
giudice istruttore del luogo. (88) (90)
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono
moltiplicate per quattro".
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23
febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data
di entrata in vigore."