Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 255

Testo in vigore dal 04 luglio 2009

                              Art. 255. 
                (Mancata comparizione dei testimoni). 
 
  Se il testimone regolarmente intimato non si presenta,  il  giudice
istruttore  puo'  ordinare  una  nuova  intimazione  oppure  disporne
l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra  successiva.  Con  la
medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione  senza
giustificato motivo, puo' condannarlo  ad  una  pena  pecuniaria  non
inferiore a 100 euro e non superiore  a  1.000  euro.  ((In  caso  di
ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il  giudice
dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra
successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 
euro e non superiore a 1.000 euro)).(116) 
 
  Se il testimone si trova nell'impossibilita' di presentarsi o ne e'
esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali,  il  giudice
si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio;  e,  se  questi  sono
situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il 
giudice istruttore del luogo. (88) (90) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile  sono
moltiplicate per quattro". 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  La L. 28 dicembre  2005,  n.  263,  come  modificata  dal  D.L.  30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  23
febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2,  comma  4)  che  "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006  e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a  tale  data
di entrata in vigore." 
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