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Testo in vigore dal 01 gennaio 1951
Art. 309. (( (Mancata comparizione all'udienza). )) ((Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181)).
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Codice Procedura Civile \ SEZIONE III
Art. 309. (( (Mancata comparizione all'udienza). )) ((Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181)).