Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 389

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 389. 
               (Domande conseguenti alla cassazione). 
 
  Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni  altra
conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al  giudice  di
rinvio e, in caso di cassazione  senza  rinvio,  al  giudice  che  ha
pronunciato la sentenza cassata. 
 
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