Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 562

Testo in vigore dal 10 giugno 1942

                              Art. 562. 
 (Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione). 
 
  Se il pignoramento diviene inefficace per il  decorso  del  termine
previsto  nell'articolo   497,   il   giudice   dell'esecuzione   con
l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone  che  sia  cancellata  la
trascrizione. 
 
  Il  ((conservatore  dei  registri   immobiliari))   provvede   alla
cancellazione su presentazione dell'ordinanza. 
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