Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 816 - Septies

Testo in vigore dal 02 marzo 2006

                          Art. 816-septies. 
                  (( (Anticipazione delle spese).)) 
 
  ((Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del  procedimento
al versamento  anticipato  delle  spese  prevedibili.  Salvo  diverso
accordo   delle   parti,   gli   arbitri   determinano   la    misura
dell'anticipazione a carico di ciascuna parte. 
 
  Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale,  l'altra
puo' anticipare la totalita' delle spese. Se le parti non  provvedono
all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri,  non  sono  piu'
vincolate  alla  convenzione   di   arbitrato   con   riguardo   alla
controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.)) 
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