Testo in vigore dal 02 marzo 2006
Art. 822. (( (Norme per la deliberazione).)) ((Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equita'.))
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Codice Procedura Civile \ CAPO IV
Art. 822. (( (Norme per la deliberazione).)) ((Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equita'.))