Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 829

Testo in vigore dal 02 marzo 2006

                              Art. 829. 
                      (( (Casi di nullita').)) 
 
  ((L'impugnazione per  nullita'  e'  ammessa,  nonostante  qualunque
preventiva rinuncia, nei casi seguenti: 
    1)  se  la  convenzione  d'arbitrato  e'   invalida,   ferma   la
disposizione dell'articolo 817, terzo comma; 
    2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi
prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purche' la  nullita'
sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 
    3) se il lodo e' stato  pronunciato  da  chi  non  poteva  essere
nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 
    4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti  della  convenzione
d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o
ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in  cui  il
merito non poteva essere deciso; 
    5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5),  6),  7)
dell'articolo 823; 
    6) se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza  del  termine
stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821; 
    7)  se  nel  procedimento  non  sono  state  osservate  le  forme
prescritte dalle parti sotto  espressa  sanzione  di  nullita'  e  la
nullita' non e' stata sanata; 
    8) se il lodo e' contrario ad  altro  precedente  lodo  non  piu'
impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti
purche'  tale  lodo  o  tale  sentenza   sia   stata   prodotta   nel
procedimento; 
    9) se non  e'  stato  osservato  nel  procedimento  arbitrale  il
principio del contraddittorio; 
    10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il  merito
della controversia e  il  merito  della  controversia  doveva  essere
deciso dagli arbitri; 
    11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie; 
    12) se il lodo non ha pronunciato  su  alcuna  delle  domande  ed
eccezioni proposte dalle parti in  conformita'  alla  convenzione  di
arbitrato. 
 
  La parte che ha dato causa  a  un  motivo  di  nullita',  o  vi  ha
rinunciato, o che non  ha  eccepito  nella  prima  istanza  o  difesa
successiva la violazione di una regola che disciplina lo  svolgimento
del procedimento arbitrale, non puo' per questo motivo  impugnare  il
lodo. 
 
  L'impugnazione per violazione delle regole di diritto  relative  al
merito della controversia e' ammessa se espressamente disposta  dalle
parti o dalla legge. E' ammessa in  ogni  caso  l'impugnazione  delle
decisioni per contrarieta' all'ordine pubblico. 
 
  L'impugnazione per violazione delle regole di diritto  relative  al
merito della controversia e' sempre ammessa: 
    1) nelle controversie previste dall'articolo 409; 
    2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione
di questione pregiudiziale su materia che non puo' essere oggetto  di
convenzione di arbitrato. 
 
  Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo e'  soggetto
ad  impugnazione  anche  per  violazione  dei  contratti  e   accordi
collettivi.)) 
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