Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 206

Testo in vigore dal 08 gennaio 1942

                              Art. 206. 
 
            (Impugnazione delle sentenze interlocutorie). 
 
  Le sentenze interlocutorie sono impugnabili  a  norma  della  legge
precedente, ma il procedimento d'impugnazione e' regolato dal codice,
salve le disposizioni delle presenti norme. 
 
  Le sentenze interlocutorie che  hanno  pronunciato  soltanto  sulla
competenza sono impugnabili solamente col regolamento  di  competenza
nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del codice. 
 
  Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato  sulla  competenza
insieme col merito sono impugnabili  a  norma  dell'articolo  43  del
codice.   La   proposizione    del    regolamento    di    competenza
indipendentemente dall'impugnazione sul merito deve avvenire entro il
termine di cui al comma precedente. 
 
 
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