Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 216

Testo in vigore dal 08 gennaio 1942

                              Art. 216. 
 
           (Ricorsi sforniti di deposito di cancelleria). 
 
  Il cancelliere della corte suprema di cassazione, dopo l'entrata in
vigore del codice, invita  gli  avvocati  che  hanno  sottoscritto  i
ricorsi  sforniti  in  tutto  o  in  parte  dei   depositi   indicati
nell'articolo 38 a provvedere agli stessi entro il termine di  trenta
giorni dal ricevimento dell'invito. 
 
  Se entro il termine indicato nel comma precedente non e' effettuato
alcun deposito, il ricorso e' dichiarato inammissibile dalla corte in
camera di consiglio, con ordinanza stesa su carta non bollata. Se  il
deposito  non  e'  integrato,  il  cancelliere   provvede   a   norma
dell'articolo 38 ultimo comma. 
 
 
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