Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 67

Testo in vigore dal 21 marzo 1998

                              Art. 67. 
 
 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (11)(17)18 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1)
originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2
gennaio 1993; successivamente la L. 4  dicembre  1992,  n.  477  (con
l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994. 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni  di
cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39
a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995." 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  118,
comma 2) che nel medesimo capo la ripartizione interna e' soppressa. 
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