Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, 3/04/2015, n. 6836
FATTI DI CAUSA
1.- Con atto di citazione del 24 luglio 2003, l'avv. (omissis), quale custode giudiziario dei beni immobili di cui alla procedura esecutiva promossa contro (omissis) e proseguita contro i di lui eredi, il coniuge superstite, (omissis), e i figli, (omissis), (omissis) e (omissis), convenne questi ultimi dinanzi al Tribunale di Palermo, chiedendone la condanna al rilascio dell'immobile ed al pagamento dell'indennità di occupazione, a far data dal 1996, in quanto occupanti senza titolo l'appartamento pignorato, perché privi dell'autorizzazione ad abitarvi rilasciata dal giudice dell'esecuzione.
I convenuti si costituirono, contestarono la domanda e ne chiesero il rigetto, deducendo di essere proprietari dell'immobile e titolari del relativo diritto di abitazione.
II Tribunale di Palermo, dopo aver espletato consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 473 del 5 febbraio 2008, rigettò la domanda, ritenendo il custode giudiziario carente di legittimazione e di interesse ad agire, in assenza di un pregiudizio per i creditori e delle condizioni previste dall'articolo 560 c.p.c..
2.- Proposto appello da parte dell'avv. (omissis) e costituitisi in appello gli eredi (omissis), la Corte d'Appello di Palermo, con la decisione ora impugnata, pubblicata il 29 maggio 2012, ha accolto il gravame ed, in riforma della sentenza resa dal Tribunale, ha condannato (omissis) e (omissis) al rilascio dell'immobile ed ha condannato le stesse, nonchè (omissis) e (omissis), al pagamento dell'indennità di occupazione, liquidata complessivamente, per il periodo compreso tra la data del domanda (anno 2003) e la data della sentenza, nell'importo di euro 126.015,75, da suddividersi tra gli obbligati in relazione al periodo in cui hanno abitato l'immobile. Ha condannato gli appellati al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
3.- Avverso la sentenza, (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) propongono ricorso affidato a sei motivi, illustrati da memoria. L'intimato non si difende.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo del ricorso si deduce violazione dell'articolo 42 c.p.c. e segg., al fine di sostenere che avrebbe errato la Corte d'Appello nel ritenere preclusa la questione di competenza per non avere gli odierni ricorrenti proposto regolamento di competenza avverso il provvedimento del giudice di primo grado del 5 luglio 2004. A detta dei ricorrenti, il giudice istruttore del Tribunale, nell'affermarsi competente in relazione alla domanda di rilascio, non avrebbe deciso in via definitiva sulla competenza, ma avrebbe effettuato soltanto una delibazione sommaria. Pertanto, secondo i ricorrenti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'Appello, non si sarebbe avuta alcuna pronuncia sulla competenza impugnabile con regolamento di competenza.
1.1.- Il motivo è inammissibile.
La Corte d'Appello ha ritenuto essersi formato il giudicato interno sulla questione di competenza perché il Tribunale, col provvedimento di cui sopra, dopo avere riservato la decisione, avrebbe deciso espressamente sull'eccezione di incompetenza sollevata dagli allora convenuti, oggi ricorrenti. Dal momento che i ricorrenti contestano che si sia avuta una decisione definitiva sulla competenza e vanno perciò di contrario avviso rispetto al giudice d'appello, avrebbero dovuto riportare in ricorso il provvedimento del primo giudice, nel suo contenuto integrale (essendo invece riportato soltanto per estratto), ma soprattutto avrebbero dovuto riferire in merito al contenuto dell'eccezione di incompetenza ed alle modalità con le quali e' stata sollevata in primo grado, nonché in merito all'attività processuale svolta dinanzi al giudice monocratico del Tribunale prima che questi pronunciasse l'ordinanza del 5 luglio 2004; ed, ancora, avrebbero dovuto riferire in merito al motivo di appello concernente il carattere (asseritamente) non definitivo di questo provvedimento. Il motivo di ricorso nulla dice al riguardo, fatta salva l'apodittica affermazione dei ricorrenti secondo cui si sarebbe trattato di un provvedimento interlocutorio, non a carattere definitivo. Evidente è la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, cui segue la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo.
2.- Parimenti inammissibili, per le ragioni di cui appresso, sono i motivi secondo e quarto. Questi vanno trattati congiuntamente poiché affrontano entrambi, pur sotto differenti profili, la questione della disciplina da seguire per ottenere il rilascio dell'immobile pignorato, quando sia occupato, come nel caso di specie, dai debitori esecutati. Essenziale per la comprensione della presente vicenda è dare conto del fatto che l'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio è stato notificato il 24 luglio 2003, vigente l'articolo 560 c.p.c., prima della sostituzione effettuata dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 2, comma 3, lettera e), n. 21, convertito, con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 1, comma 3, lettera i). La norma, così come sostituita, è entrata in vigore il 1 marzo 2006 ed, in forza della norma transitoria di cui all'articolo 2, comma 3 sexies, del provvedimento su indicato, come sostituito dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 1, comma 6 e succ. mod., era applicabile anche alle procedure esecutive pendenti. I ricorrenti sostengono che sarebbe stata applicabile alla procedura esecutiva avente ad oggetto il bene immobile per il cui rilascio il custode nominato dal giudice dell'esecuzione, avv. (omissis), aveva agito in via ordinaria. Sulla base di questo presupposto fattuale, formulano i motivi secondo e quarto del ricorso nei seguenti termini.
2.1.- Col secondo motivo deducono la violazione dell'articolo 560 c.p.c., perchè la Corte d'Appello non avrebbe considerato che questa norma disciplina il procedimento di rilascio dell'immobile pignorato abitato dal debitore, prevedendo un potere ordinatorio esclusivo ed inderogabile, quindi funzionale, del giudice dell'esecuzione; che quest'ultimo decide con "provvedimento non impugnabile, ne' ricorribile per cassazione ex articolo 111 Cost., e costituente titolo esecutivo"; che il G.E. può revocare l'autorizzazione precedentemente concessa; che le parti e chiunque sia interessato debbono essere preventivamente sentiti (articolo 171 disp. att. c.p.c.). Quindi, secondo i ricorrenti, il provvedimento di rilascio dell'immobile nei confronti del debitore esecutato, dovendo essere dato dal giudice dell'esecuzione con ordinanza priva del carattere della definitività e della decisorietà, non avrebbe potuto essere adottato dalla Corte d'Appello con sentenza.
2.2.- Col quarto motivo si deduce l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché carenza di interesse ad agire "per inutilità del provvedimento decisorio richiesto". I ricorrenti sostengono che il custode avrebbe potuto conseguire il provvedimento di rilascio da parte dello stesso giudice dell'esecuzione e avrebbe perciò potuto portare ad esecuzione tale provvedimento senza necessità di intentare un'azione ordinaria di rilascio dell'immobile occupato dagli eredi del debitore, trattandosi di seguire quanto prescritto dall'articolo 560 c.p.c..
3.- I motivi appena illustrati sono inammissibili perché presuppongono come affrontata in sede di merito una questione di diritto della quale la sentenza impugnata non si occupa affatto. Ed invero il testo riformato dell'articolo 560 c.p.c., ha portata e contenuti nuovi rispetto al testo vigente alla data di instaurazione del giudizio cui è riferito il ricorso. Il testo originario del codice di rito prevedeva soltanto che: "Con l'autorizzazione del giudice, il debitore può continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e la sua famiglia". Il testo sostituito dalla norma su richiamata è il seguente: "Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano". La modifica normativa ha sovvertito la precedente impostazione. Alla stregua di questa, il debitore esecutato, previa autorizzazione del giudice, poteva "continuare ad abitare nell'immobile pignorato", vale a dire ad avvalersi di una facoltà venuta meno a seguito del pignoramento (in forza del quale il debitore è costituito custode del bene ex articolo 559 c.p.c. e perciò non solo non può disporne, ma nemmeno goderne liberamente, necessitando di autorizzazione ed avendo comunque obbligo di rendiconto ex articolo 560 c.p.c.), ma che avrebbe potuto essere "continuata" se già in atto al momento del pignoramento. In tale prospettiva, preminente appariva l'interesse del debitore a continuare ad abitare l'immobile, con attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di rimuovere l'ostacolo, costituito dal sopravvenuto pignoramento, mediante il rilascio dell'autorizzazione. Nel modificare l'articolo 560 c.p.c., il legislatore del 2005/2006 ha imposto al giudice dell'esecuzione una valutazione di portata più ampia rispetto a quella necessaria in precedenza per il rilascio dell'autorizzazione. Mentre quest'ultima riguardava essenzialmente la situazione abitativa del debitore e della sua famiglia, a seguito della modifica normativa il giudice dell'esecuzione deve valutare, in via prioritaria, se liberare l'immobile, a meno che non ritenga di autorizzare il debitore a permanervi (e fatta salva comunque l'obbligatorietà dell'ordine di liberazione al momento dell'aggiudicazione). Siffatta valutazione presuppone l'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione, che è espressione dei suoi compiti di gestione del processo ed è funzionale alla realizzazione dello scopo del processo, che è quello della soddisfazione dei crediti del procedente e degli intervenuti mediante la vendita del bene pignorato. L'esercizio di tale potere comporta il contemperamento dell'interesse del debitore a continuare ad abitare l'immobile con le ulteriori esigenze del processo, onde garantire l'effettività dell'azione giurisdizionale esecutiva, perseguita dall'innovazione legislativa dell'ordine di liberazione obbligatorio (cfr. Cass. ord. n. 22747/11). Pertanto, è vero quanto rilevato dai ricorrenti, secondo cui nell'attuale formulazione della norma, anche prima della aggiudicazione, spetta al giudice dell'esecuzione il potere di emettere l'ordine di liberazione connesso all'espropriazione in corso. Ed è vero altresì che per tale provvedimento, con cui il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato, non ricorrono i requisiti della decisorietà e della definitività, pur rimanendo possibile formulare opposizione all'esecuzione avverso il provvedimento stesso, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio da eseguirsi a cura del custode (così Cass. n. 15623/10 e n. 25654/10, citate in memoria). Va perciò affermato che, in materia di espropriazione immobiliare, ai sensi dell'articolo 560 c.p.c., nel testo riformato dal Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 2, comma 3, lettera e) n. 21, convertito nella Legge n. 80 del 2005, come sostituito dalla Legge n. 263 del 2005, articolo 1, comma 3, lettera i) è rimessa al potere discrezionale del giudice dell'esecuzione la decisione circa l'emissione dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato prima dell'aggiudicazione e circa i tempi della sua esecuzione a cura del custode, nonchè, per contro, circa il rilascio al debitore dell'autorizzazione a continuare ad abitare l'immobile e circa eventuali condizioni cui subordinare tale autorizzazione. Tuttavia, proprio la differente portata della norma sopravvenuta, rispetto a quella vigente alla data di introduzione del giudizio ordinario intentato da parte del custode nominato dal giudice dell'esecuzione per ottenere una sentenza di condanna al rilascio, imponeva agli odierni ricorrenti di affrontare già nei gradi di merito la questione degli effetti di detta modifica normativa in tale giudizio, deducendo altresì le circostanze di fatto rilevanti allo scopo (quali, ad esempio, l'attuale pendenza del processo esecutivo, lo stato del medesimo, i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione e le eventuali richieste dei creditori e/o dei debitori e/o del custode, e così via). Poiché la questione risulta posta soltanto con i motivi secondo e quarto del ricorso, dato che nulla è detto in sentenza nemmeno riguardo alla sopravvenuta modifica del testo dell'articolo 560 c.p.c., sarebbe stato onere dei ricorrenti allegarne l'avvenuta deduzione in sede di merito. Ed infatti, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (così, tra le altre, Cass. n. 3664/06). In mancanza, i motivi in esame sono inammissibili.
4.- Col quinto motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 65 e 75 c.p.c., per difetto di legittimazione processuale del custode e per mancanza di autorizzazione a stare in giudizio. Il motivo è inammissibile perché si fonda sul provvedimento del giudice dell'esecuzione del 20 marzo 2003, che la Corte d'Appello ha ritenuto contenere un'autorizzazione al custode ad agire in giudizio per ottenere il rilascio dell'immobile ed il pagamento dell'indennità di occupazione. Per contro, i ricorrenti sostengono che si sarebbe trattato di un provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione ad altri fini, non idoneo ad autorizzare il custode giudiziario ad iniziare un'azione ordinaria per il rilascio. Questo provvedimento non è riportato in ricorso, ne' viene indicato il luogo di reperimento del documento che lo contiene. In proposito va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del Decreto Legislativo n. 40 del 2006, il novellato articolo 366 c.p.c., n. 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 28547/08 e n. 7161/10, nonché Cass. ord. n. 7455/13 ed altre). Non avendo i ricorrenti ottemperato agli oneri processuali appena richiamati con riferimento al quinto motivo, non può che concludersi nel senso della sua inammissibilità.
5.- Col terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'articolo 560 c.p.c., quanto al diniego dell'autorizzazione al debitore ad abitare l'immobile pignorato. I ricorrenti deducono che la privazione della facoltà di abitare l'immobile pignorato si apprezza soltanto per la sua collocazione all'interno del processo esecutivo, avendo la funzione di contemperare l'interesse al sollecito svolgimento di questo con le esigenze abitative del debitore e della sua famiglia; che perciò la relativa decisione è demandata al giudice dell'esecuzione, previa audizione degli interessati; che il diniego di autorizzazione ad abitare l'immobile avrebbe comunque un effetto endoprocessuale, non potendosi riconoscere allo stesso un'efficacia oltre la chiusura della procedura esecutiva; che, invece, nel caso di specie, si sarebbe avuto un ordine di rilascio del tutto svincolato dall'esito dell'esecuzione; che, inoltre, si sarebbe avuta una condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, suscettibile di passare in giudicato. Riguardo a quest'ultima, i ricorrenti sostengono che, pur non avendo il giudice dell'esecuzione disposto affinché fosse pagata un'indennità di occupazione, la stessa e' stata invece liquidata dalla Corte d'Appello, per l'importo di ben 126.000,00 euro, sul solo presupposto della mancanza in capo agli eredi del debitore esecutato di autorizzazione del giudice dell'esecuzione ad abitare l'immobile pignorato. Riportano quindi un precedente di merito del Tribunale di Vicenza del 13 marzo 2009, onde concludere nel senso che il debitore esecutato ed i suoi eredi non avrebbero potuto essere condannati al pagamento di un corrispettivo soltanto perché non autorizzati ad abitare nell'immobile pignorato.
5.1.- Il motivo non può essere accolto per la censura relativa alla condanna al rilascio; e' invece meritevole di accoglimento per la censura relativa alla condanna al pagamento dell'indennità di occupazione. Riguardo al rilascio dell'immobile pignorato occupato dal debitore esecutato, fermo quanto detto sopra in merito alla successione delle discipline dettate dal testo originario dell'articolo 560 c.p.c. e dal testo sostituito a far data dal 1 marzo 2006, si osserva quanto segue. E' infondato l'assunto dei ricorrenti secondo cui la condanna al rilascio dell'immobile, in quanto pronunciata con sentenza, avrebbe una portata differente rispetto a quella che sarebbe seguita ad un ordine di rilascio dell'immobile emesso dal giudice dell'esecuzione nel contesto del processo esecutivo, con la conseguenza che siffatta differente portata ne comporterebbe l'illegittimità. Ed invero, la sentenza impugnata condanna (omissis) e (omissis) al rilascio del bene pignorato in favore del custode, così dando luogo ad un titolo esecutivo per rilascio che può essere azionato ai sensi dell'articolo 605 c.p.c. e segg., dal custode giudiziario, ai fini del processo esecutivo, se questo prosegua fino al suo esito fisiologico, con l'aggiudicazione del bene pignorato. Si tratta di un provvedimento di rilascio che, sebbene dato con sentenza, a seguito di giudizio ordinario, ha portata ed effetti pressoché coincidenti (salvo per quanto riguarda i rimedi impugnatori e l'idoneità al giudicato) con quelli che avrebbe avuto un ordine di liberazione dato dal giudice dell'esecuzione. Per quel che rileva in questa sede, si deve escludere, infatti, che, come paventato dai ricorrenti, la condanna al rilascio, solo perchè pronunciata con sentenza piuttosto che con ordinanza del giudice dell'esecuzione, possa avere effetti anche oltre ed a prescindere dall'esito del processo esecutivo. Il giudicato di rilascio cui da luogo la sentenza impugnata non e' certo insensibile ai fatti sopravvenuti, vale a dire a quei fatti che non avrebbero potuto essere dedotti nel corso del processo all'esito del quale la sentenza e' stata emessa. Per di più, questa individua quale soggetto a favore del quale la condanna e' pronunciata soltanto il custode giudiziario. Ne segue che l'eventuale estinzione del processo esecutivo prima dell'aggiudicazione del bene pignorato comporterebbe (o avrebbe comportato) la sopravvenuta inefficacia della condanna al rilascio del bene pignorato, con la perdita di ogni legittimazione del custode giudiziario ad agire esecutivamente in forza di tale condanna, allo stesso modo di un ordine di liberazione emesso dal giudice dell'esecuzione. Il quinto motivo di ricorso va perciò rigettato per la parte in cui censura la condanna degli eredi del debitore esecutato a rilasciare l'immobile in favore del custode.
6.- In merito alla condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, si osserva che essa è destinata a risarcire il danno provocato dall'occupazione senza titolo di un immobile altrui, tanto che questa Corte ha avuto modo di affermare che nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva ai sensi dell'articolo 2913 c.c. (nella specie, preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio, - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile che deriva dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato; risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex articolo 2912 c.c. (così Cass. n. 924/13; ma cfr. già Cass. n. 2068/86, citata nella sentenza impugnata). Il debitore esecutato, come notano i ricorrenti, mantiene la titolarità del diritto dominicale, anche se occorre ribadire quanto già detto circa il fatto che, a seguito del pignoramento, perde la facoltà di disporre del bene e viene ad essere notevolmente limitato nella facoltà di goderne anche come propria abitazione, necessitando di apposita autorizzazione. Tuttavia, il collegio ritiene che, nel vigore del testo originario dell'articolo 560 c.p.c., la mancanza di autorizzazione del giudice dell'esecuzione ad abitare l'immobile non fosse presupposto sufficiente per ritenere illecito e produttivo di danni risarcibili il comportamento dell'esecutato che non avesse rilasciato spontaneamente l'immobile pignorato; illiceità, che, invece, avrebbe potuto essere presunta nel caso in cui fosse stato già emesso un ordine di rilascio, rimasto ineseguito. Fintantoché l'ordine di liberazione non fosse stato emesso nei confronti del debitore esecutato, non avrebbe potuto essere presunta l'esistenza di un danno da risarcire mediante il pagamento di un'indennità di occupazione. Poiché nel caso di specie, la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione è stata pronunciata dalla Corte d'Appello sul solo presupposto della mancanza di autorizzazione del giudice dell'esecuzione, e comunque prima ed a prescindere dalla condanna al rilascio dell'immobile, pronunciata con la stessa sentenza, va accolto il secondo profilo di censura di cui al terzo motivo di ricorso e la sentenza va cassata quanto alla condanna degli appellati, oggi ricorrenti, di cui al capo b) del dispositivo.
7.- L'accoglimento del terzo motivo nei limiti appena esposti comporta l'assorbimento del sesto motivo di ricorso (col quale si lamenta la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo relativamente alla condanna al pagamento dell'indennità anche a carico di (omissis) e (omissis)). Comporta altresì la cassazione della sentenza impugnata quanto al regolamento delle spese di lite, di cui al capo c) del dispositivo, dal momento che l'accoglimento parziale del ricorso impone un nuovo regolamento delle spese processuali da ripartirsi in base all'esito complessivo della lite. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, questa Corte, può decidere nel merito, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 2. Avuto riguardo al principio di diritto sopra enunciato, va rigettata la domanda del custode, avv. (omissis), di condanna degli eredi di (omissis) al pagamento dell'indennità di occupazione, ferma restando la condanna al rilascio. Avuto riguardo alla novità delle questioni trattate ed all'accoglimento parziale del ricorso, si ritiene di giustizia la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, nei limiti specificati in motivazione, assorbito il sesto e rigettati i restanti. Cassa la sentenza impugnata, limitatamente ai capi b) e c) del dispositivo, fermo restando il capo a), e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di condanna degli eredi (omissis) al pagamento dell'indennità di occupazione.
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2014.
Presidente: SALME' GIUSEPPE
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
Data pubblicazione: 03/04/2015