Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 102

Testo in vigore dal 16 febbraio 2006

                              Art. 102. 
                    (Litisconsorzio necessario). 
 
  Se la decisione non puo' pronunciarsi  che  in  confronto  di  piu'
parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. 
 
  Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto  di  esse,
il giudice ordina l'integrazione del  contradittorio  in  un  termine
perentorio da lui stabilito. 
                                                              ((118)) 
 
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AGGGIORNAMENTO (118) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 25 gennaio - 8  febbraio  2006
n.  41  (in  G.U.  1a   s.s.   15/02/2006   n.   7)   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  del   combinato   disposto   degli
articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui,
in  ipotesi  di  litisconsorzio  necessario,  consente  di   ritenere
improduttiva di  effetti  l'eccezione  di  incompetenza  territoriale
derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.". 
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