Testo in vigore dal 16 febbraio 2006
Art. 102.
(Litisconsorzio necessario).
Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu'
parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse,
il giudice ordina l'integrazione del contradittorio in un termine
perentorio da lui stabilito.
((118))
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AGGGIORNAMENTO (118)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 gennaio - 8 febbraio 2006
n. 41 (in G.U. 1a s.s. 15/02/2006 n. 7) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli
articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui,
in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere
improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale
derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.".